Lista d'attesa
per l'ammissione permanente

Per accedere all'ammissione permanente si viene inseriti in una lista d'attesa, che viene aggiornata regolarmente. Vengono presi in considerazione i seguenti criteri per stabilire la classifica, con un massimo di 110 punti assegnati (D.G.P. n..888 del 22/10/2024 - art.8, c.2):

  • Data di presentazione della domanda (max. 10 punti)
  • Grado di bisogno di cure (max. 40 punti)
  • Possibilità e ragionevolezza delle cure a domicilio (max. 10 punti)
  • Elementi limitanti dell'attuale situazione abitativa (max. 10 punti)
  • Difficoltà personali specifiche (max. 10 punti)
  • Residenza nel bacino di utenza secondo lo statuto dell'A.P.S.P. Martinsheim (max. 30 punti)

Se il richiedente ha almeno 60 anni ed è ricoverato in uno dei servizi ospedalieri per disabili, malattie mentali e tossicodipendenti, questo residente  ottiene 30 punti per “la valutazione della situazione familiare e sociale” ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4d del D.G.P. 888/2024.

I richiedenti che risiedono nel bacino d'utenza della Comunità Comprensoriale Val Venosta, indipendentemente dal punteggio ottenuto ai sensi dell'art. 8, hanno la priorità rispetto alle persone che risiedono al di fuori del suddetto bacino d'utenza (art. 6 cpv. 1/bis). Di conseguenza, per i richiedenti provenienti dal bacino idrografico primario (Comunità Comprensoriale Val Venosta) e per i richiedenti residenti al di fuori della Comunità Comprensoriale Val Venosta sono previste due liste d’attesa separate.

Se ad un richiedente viene offerta l'ammissione e quest'ultimo rinuncia all'ammissione, la domanda di iscrizione nella lista d'attesa è archiviata. Ciò significa che la persona rimane in lista d'attesa, che il punteggio non viene modificato e che la residenza per anziani non gli offre più un posto libero. Se si verifica un peggioramento documentato della situazione, il quale comporta una modifica del punteggio ai sensi dell'articolo 8, in seguito ad una corrispondente attivazione da parte del richiedente, la sospensione verrà nuovamente revocata.

In caso di mancata risposta entro il termine comunicato o di irreperibilità della persona, quest’ultima viene cancellata dalla lista di attesa.